LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE
Dopo la conclusione delle indagini preliminari, il pubblico ministero può ritenere che non sussistano i presupposti per esercitare l’azione penale. In tali casi, l’ordinamento giuridico prevede la possibilità di richiedere l’archiviazione del procedimento penale, sottoponendo la relativa valutazione al giudice per le indagini preliminari.
COSA È LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
In alternativa all’esercizio dell’azione penale, il pubblico ministero – all’esito delle indagini preliminari – può determinarsi a richiedere l’archiviazione del procedimento penale quando a) la notizia di reato risulta infondata; b) l’autore del reato è rimasto ignoto; c) manca una condizione di procedibilità; d) il reato è estinto o il fatto non è previsto dalla legge come reato; e) il fatto risulta di particolare tenuità. In presenza dei presupposti di fatto (ex artt. 408 e 415 c.p.p.) o di diritto (ex art. 411 c.p.p.), il pubblico ministero presenta la richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari e ne dà avviso alla persona offesa (o al difensore di questa, se già nominato). Legittimati a ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione sono la persona offesa, i congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato, gli organismi rappresentativi degli interessi lesi dal reato, non anche il denunciante e o il danneggiato che non siano anche titolari del bene giuridico attinto dal reato, anche se per questi ultimi la legittimazione è controversa giacché il controllo del principio di obbligatorietà dell'azione penale implicherebbe la possibilità di instaurazione del contraddittorio anche a coloro che abbiano manifestato un concreto interesse al procedimento. Con l'avviso di cui sopra, la persona offesa è avvertita della facoltà di prendere visione, indi estrarre copia, degli atti anche al fine di proporre motivata opposizione ai fini della prosecuzione delle indagini, nel termine (di venti giorni in “generale”, di trenta giorni quando si tratta di delitti commessi con violenza alla persona, ovvero del reato di furto in abitazione e furto con strappo, di dieci giorni nel caso di archiviazione per particolare tenuità del fatto).
I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SULLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
Fuori dei casi in cui sia stata presentata opposizione, il giudice per le indagini preliminari, se accoglie la richiesta di archiviazione pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il decreto è notificato alla persona sottoposta alle indagini solo se alla stessa sia stata applicata la misura della custodia cautelare e/o per determinati reati. Se non accoglie la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, fissa entro tre mesi l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'indagato, alla persona offesa e al procuratore generale (per l'esercizio, in quest'ultimo caso, dell'eventuale potere di avocazione ex art. 412 c.p.p.). Il procedimento si svolge secondo le forme camerali dell'art. 127 c.p.p., con avviso agli interessati almeno dieci giorni prima, facoltà di presentare memorie sino a cinque giorni prima, possibilità delle parti di prendere visione ed estrarre copia degli atti nella cancelleria del giudice, possibilità di essere sentite in caso di comparizione in udienza. In esito all'udienza il giudice, se ritiene che siano necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero fissando il termine per il loro compimento; in caso contrario, provvede entro tre mesi sulle richieste disponendo l'archiviazione ovvero disponendo che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l'imputazione e fissando, poi, con decreto, entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione l'udienza preliminare.
EFFETTI DELL’ARCHIVIAZIONE PER L’INDAGATO
L’archiviazione del procedimento penale non costituisce una sentenza di assoluzione, ma determina la chiusura del procedimento nella fase delle indagini preliminari. Per l’indagato, l’archiviazione comporta che non viene esercitata l’azione penale; non si apre la fase processuale davanti al giudice del dibattimento; non derivano conseguenze penali né una valutazione di colpevolezza. È importante precisare che il decreto di archiviazione non accerta nel merito la responsabilità penale, ma si fonda sulla valutazione dell’insussistenza dei presupposti per sostenere l’accusa in giudizio. La Legge consente, in casi specifici, la riapertura delle indagini ( ex art. 414 c.p.p.) qualora emergano nuovi elementi di prova. Si tratta, tuttavia, di un’eventualità subordinata a rigorosi presupposti e non automatica.
ARCHIVIAZIONE E ASSOLUZIONE: UNA DISTINZIONE ESSENZIALE
L’archiviazione va distinta dall’assoluzione: l’archiviazione interviene nella fase delle indagini preliminari, l’assoluzione è una sentenza pronunciata all’esito di un processo. Entrambi gli esiti sono accomunati dall’assenza di una condanna, ma si collocano in momenti procedimentali diversi e producono effetti giuridici differenti.
La richiesta di archiviazione rappresenta uno snodo fondamentale del procedimento penale, in quanto consente di evitare l’instaurazione di un processo penale quando non sussistono i presupposti per sostenere l’accusa in giudizio. La conoscenza del significato e degli effetti di tale istituto permette di comprendere la funzione di garanzia delle indagini preliminari e il ruolo di controllo attribuito al giudice, nel rispetto dei principi di legalità e di presunzione di innocenza.