COME SAPERE SE SI È INDAGATI IN UN PROCEDIMENTO PENALE:
L’ISTANZA EX ART. 335 C.P.P.
Se si ha il timore che qualcuno possa avere presentato una querela e/o denuncia, ovvero che si è indagati in un procedimento penale, è possibile presentare un’istanza (ex art. 335 c.p.p.) alla competente Procura della Repubblica per verificare se il proprio nome risulta iscritto nel Registro delle Notizie di Reato.
COSA È L’ISTANZA EX ART. 335 C.P.P.
L’art. 335 c.p.p. statuisce come il pubblico ministero, ricevuta una notizia di reato – “contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice” – iscrive immediatamente il nome del presunto autore del reato nell’apposito registro (il Registro delle Notizie di Reato). L’istanza (ex art. 335 c.p.p.) è l’unico atto formale che permette di ottenere un certificato (o “comunicazione”) che attesti la presenza di questa iscrizione nel quale viene indicato, a parte il nome dell’indagato (e/o della persona offesa), il numero e l’anno di iscrizione del procedimento penale, il nome del pubblico ministero, il reato per il quale si svolgono le indagini preliminari, la data del fatto e dell’iscrizione nel Registro delle Notizie di Reato. L’iscrizione nell’anzi citato registro non implica alcuna valutazione di colpevolezza, è un atto dovuto finalizzato esclusivamente allo svolgimento delle indagini preliminari.
CHI PUÒ RICHIEDERE L’ISTANZA EX ART. 335 C.P.P.
La richiesta, presso la competente (ex art. 8 c.p.p.) Procura della Repubblica, può essere fatta dallo stesso indagato e/o persona offesa nonché dal difensore all’uopo nominato e/o delegato.
COME DEPOSITARE L’ISTANZA EX ART. 335 C.P.P.
L’indagato può presentare la richiesta – previa compilazione di apposito modulo, al quale deve essere allegato un documento di riconoscimento valido - recandosi direttamente allo sportello dell’Ufficio del Casellario sito presso il Tribunale (competente) oppure tramite l’invio all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’anzi detto. Il difensore, in aggiunta alle precedenti, può – munito di nomina di fiducia e delega alla richiesta alla quale va allegata anche la fotocopia del Tesserino di iscrizione all’Ordine degli Avvocati – utilizzare il Portale Penale Telematico.
CERTIFICATO EX ART. 335 C.P.P. NEGATIVO
Al momento del ritiro, dopo circa dieci giorni, qualora il certificato dovesse risultare negativo, questo non esclude con certezza l’esistenza di indagini preliminari a carico del richiedente. Infatti esistono le c.d. “indagini secretate”, per gravi reati e/o se il pubblico ministero dovesse ritenere che la conoscenza delle indagini possa pregiudicarne l’esito, la comunicazione dell’iscrizione nell’apposito registro rimane segreta per un periodo massimo di tre mesi, non prorogabile (ex art. 335, comma 3, c.p.p.).
L’istanza ex art. 335 c.p.p. costituisce dunque uno strumento di garanzia per il cittadino, volto a consentire la conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale nei limiti stabiliti dalla Legge.