L’EX CONIUGE HA ANCORA LE CHIAVI DI CASA:
SI PUÒ CAMBIARE LA SERRATURA?
La fine di una relazione coniugale non coincide soltanto con la cessazione della convivenza, ma comporta anche una serie di conseguenze pratiche che diventano spesso fonte di aspro conflitto. Una delle situazioni più frequenti riguarda la gestione della casa familiare. Può accadere che dopo la separazione uno dei coniugi continui ad abitare nell'immobile mentre l'altro si trasferisca altrove conservando una copia delle chiavi. Tuttavia avere le chiavi di casa non significa automaticamente mantenere il diritto di entrare nell'abitazione.
IL SIGNIFICATO REALE DELL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
Quando il Tribunale Ordinario pronuncia la separazione o il divorzio può assegnare la casa familiare a uno dei coniugi. Questo provvedimento viene preso generalmente nell'interesse dei figli minori o dei maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti. L'obiettivo principale della legge consiste nel garantire ai figli la conservazione dell'ambiente domestico nel quale sono cresciuti. È importante chiarire un equivoco molto diffuso poiché l'assegnazione non trasferisce mai la proprietà dell'immobile. Il proprietario originario continua a rimanere tale sotto ogni profilo. Ciò che muta radicalmente è il diritto di godimento dell'abitazione. Il coniuge assegnatario acquisisce il diritto di abitare in via esclusiva nell'immobile, di conseguenza l'altro coniuge non può più considerare la casa liberamente accessibile anche se ne è il comproprietario o il proprietario unico.
AVERE LE CHIAVI NON AUTORIZZA L'INGRESSO
Il possesso materiale delle chiavi costituisce soltanto una disponibilità di fatto e non attribuisce alcun diritto giuridico di accesso. Dopo l'assegnazione della casa familiare l'ex coniuge non assegnatario non può entrare nell'immobile ogni volta che lo desidera. Egli non può utilizzare le chiavi in suo possesso come se nulla fosse cambiato. Il diritto alla riservatezza, alla tranquillità domestica e al pacifico godimento dell'abitazione spettano ormai unicamente al coniuge assegnatario. Un ingresso arbitrario rappresenta una grave violazione della sfera privata della persona che vive nell'immobile. Per tale ragione qualsiasi accesso deve sempre essere concordato preventivamente, salvo che un provvedimento specifico del giudice disponga diversamente.
COME COMPORTARSI PER IL RECUPERO DEGLI EFFETTI PERSONALI
Può accadere che al momento della separazione alcuni beni personali rimangano all'interno della vecchia casa. Anche in questa specifica ipotesi l'ex coniuge non può decidere di entrare nell'immobile in modo autonomo.
La soluzione corretta consiste nel concordare il giorno e le modalità del ritiro dei beni. Nei casi caratterizzati da una forte conflittualità è preferibile chiedere che le operazioni vengano svolte con l'assistenza dei rispettivi avvocati oppure secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria. Agire unilateralmente potrebbe infatti aggravare il conflitto e determinare pesanti conseguenze anche sul piano giuridico.
LA SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA E I SUOI LIMITI LEGALI
Se la casa familiare è stata ufficialmente assegnata dal giudice a uno dei coniugi, la situazione è ben definita. Il diritto di godimento esclusivo riconosciuto all'assegnatario giustifica pienamente la sostituzione della serratura. Questa azione viene considerata una misura diretta a garantire l'effettività del provvedimento giudiziale e la tutela della propria sfera domestica. La situazione cambia se non esiste ancora alcun provvedimento di assegnazione o se l'immobile è in comproprietà e la separazione è intervenuta soltanto di fatto. In tali circostanze il cambio della serratura richiede una valutazione molto più attenta perché potrebbero entrare in gioco ulteriori diritti meritevoli di tutela. Per questa ragione risulta opportuno evitare iniziative unilaterali senza aver prima valutato la specifica situazione giuridica con un professionista.
LE CONSEGUENZE PENALI DELL'ACCESSO SENZA CONSENSO
L'ingresso nell'abitazione contro la volontà del coniuge assegnatario può avere risvolti molto gravi. L'abitazione rappresenta il luogo nel quale si svolge la vita privata e il codice penale tutela il domicilio come espressione della libertà individuale. Quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 614 del codice penale, l'accesso arbitrario all'interno dell'immobile integra il reato di violazione di domicilio. La circostanza che l'autore dell'ingresso sia il proprietario o il comproprietario della casa non esclude in alcun modo il reato. Ciò che assume rilievo per la legge è solo il diritto del coniuge assegnatario a godere in via esclusiva dell'abitazione e a decidere chi possa accedervi.