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AVVISO ALL'INDAGATO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI:
L’ART. 415 BIS C.P.P.

L’avviso di conclusione delle indagini preliminari, disciplinato dall’art. 415-bis c.p.p., è un passaggio particolarmente rilevante per chi si trova coinvolto in un procedimento penale. Questo atto segna la fine delle indagini preliminari e rappresenta il momento in cui il pubblico ministero informa formalmente l’indagato dell’accusa mossa nei suoi confronti.

COS’È L’AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

L’avviso, ex art. 415-bis c.p.p., è l’atto con cui il pubblico ministero comunica all’indagato (e al suo difensore) – nonché anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa per i reati p. e p. dagli artt. 572 e 612 bis c.p. - che le indagini preliminari sono terminate e che, prima di assumere le proprie determinazioni, intende consentire l’esercizio pieno del diritto di difesa. Si tratta di un atto di natura garantista, finalizzato a mettere l’indagato nella condizione di conoscere l’impianto accusatorio e di interloquire con l’autorità procedente prima dell’eventuale richiesta di rinvio a giudizio. L’avviso, ex art. 415 bis c.p.p., non costituisce una decisione sul merito della responsabilità penale e non equivale a una condanna.

CONTENUTO DELL’AVVISO EX ART. 415-BIS C.P.P.

L’avviso di conclusioni delle indagini preliminari deve contenere una serie di informazioni essenziali, quali la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

I DIRITTI DELL’INDAGATO DOPO LA NOTIFICA DELL’AVVISO DI CONCLUSIONI DELLE INDAGINI PRELIMINARI

La notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari apre una fase di particolare rilievo sotto il profilo difensivo. L’art. 415-bis c.p.p. contiene, altresì, l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

 

COSA PUÒ ACCADERE DOPO L’AVVISO DI CONCLUSIONI DELLE INDAGINI PRELIMINARI

All’esito del termine concesso all’indagato per l’esercizio dei diritti difensivi, il pubblico ministero può richiedere l’archiviazione (se ritiene che non ci siano elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio), formulare la richiesta di rinvio a giudizio (avviando la fase processuale vera e propria), proporre riti alternativi (come il patteggiamento o il giudizio abbreviato, se vi sono le condizioni).

 

L’avviso di conclusione delle indagini preliminari, disciplinato dall’art. 415-bis c.p.p., rappresenta un momento di snodo del procedimento penale, nel quale si realizza in modo concreto il principio del contraddittorio e il diritto di difesa. La corretta comprensione del significato dell’atto e delle facoltà che ne derivano è essenziale per valutare la propria posizione processuale e l’evoluzione del procedimento, nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento giuridico.

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